Le spese dei gruppi politici e l’incontrollata tecnica del “richiedo-ricevo”
di Massimo Greco *
“Voglio che
attraverso una sorveglianza attiva sia repressa l’infedeltà e venga
garantito l’impiego dei fondi pubblici” (Napoleone – settembre 1807)
Sommario:
1. La natura giuridica dei gruppi politici – 2. Le guarentigie
costituzionali nei Consigli regionali – 3. Il controllo della Corte dei
Conti sulle spese dei gruppi politici – 4. Considerazioni finali.
In un momento politico particolare come quello che stiamo vivendo, in
cui i partiti politici hanno raggiunto il minimo storico di gradimento
(circa il 4%) e l’alfiere dell’antipolitica Beppe Grillo si prepara ad
entrare in Parlamento affiancato da flotte di deputati e senatori , il
virus della maladministration delle risorse pubbliche nell’esercizio di
funzioni “politiche” non poteva non contaminare anche i gruppi politici
di numerosi Consigli regionali.
Gli scandali che hanno recentemente interessato la gestione finanziaria
di importanti partiti politici come la ex Margherita e la Lega,
riecheggiando i tratti distintivi della Repubblica di Weimar, hanno
rinnovato l’esigenza, più volte avvertita in dottrina, di dotare
l’ordinamento di specifiche regole di trasparenza nella gestione dei
bilanci dei partiti politici. Anche se tardivamente, il legislatore ha
risposto con la legge 6 luglio 2012 n. 96 che all’art. 9 dispone di
misure atte a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei
partiti e dei movimenti politici. Rimandata (volutamente?) ad altra
occasione la questione, altrettanto attuale quanto sentita, sottesa
all’attuazione dell’art. 49 della Costituzione con particolare
riferimento al “metodo democratico” attraverso il quale i cittadini
dovrebbero concorrere a determinare la politica nazionale . Altrettanto
omessa dal legislatore è la disciplina su qualsiasi forma di controllo
dei bilanci dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari delle
Regioni.
Da qui il convincimento, che serpeggia tra i più, di avere voluto
escludere i gruppi politici dai medesimi controlli esterni a cui sono
oggi soggetti i partiti politici. Difficile indagare sulla ratio di
tale esclusione anche per l’assenza di riscontri negli atti
parlamentari. Più facile è invece percepire una diffusa tendenza a
mantenere forme più o meno esplicite di autodichìa o di giurisdizione
domestica, atteso il naturale incardinamento dei gruppi politici
nell’articolazione assembleare. La Camera dei Deputati, in data
25/09/2012, ha infatti deliberato alcune modifiche del proprio
Regolamento nella parte relativa ai controlli sui contributi ai gruppi
parlamentari. "Allo scopo di garantire trasparenza e correttezza", si
legge nel testo approvato dalla Giunta del Regolamento, i gruppi
parlamentari saranno sottoposti al controllo "di una società di
revisione legale selezionata dall'Ufficio di presidenza con procedura
di evidenza pubblica". La società dovrà quindi verificare nel corso
dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione, esprimendo "un giudizio sul
rendiconto".
Se i gruppi politici presenti in Parlamento sembrano quindi orientati,
anch’essi tardivamente, a salire sul treno della trasparenza, quelli
che ancora oggi sembrano non avvertire il medesimo richiamo sono i
gruppi consiliari delle Regioni . E, non possono certo ritenersi casi
isolati gli scandali della Regione Lazio su cui si sono recentemente
accesi tutte le tipologie di riflettori. Alle indagini della Guardia di
Finanza sono infatti seguite pesanti dichiarazioni della Chiesa e della
Corte dei Conti attraverso i propri vertici. Il dato che stupisce, e
che lascia tutti basiti, è che ancora oggi, in un contesto di crisi
finanziaria secondo solo a quello del ’29 ed in cui si chiedono
sacrifici insopportabili alla maggioranza dei contribuenti italiani,
sia possibile sperperare risorse pubbliche per fini non coerenti con le
funzioni istituzionali alle quali si è chiamati e soprattutto senza
alcuna forma di controllo né interno né esterno.
In attesa che, di scandalo in scandalo, l’ordinamento produca i
necessari anticorpi per via legislativa ovvero per via regolamentare
nel caso in cui si volesse perseguire sulla strada della autodichìa,
una riflessione, certamente non esaustiva, sulla natura giuridica dei
gruppi consiliari delle Regioni aiuterebbe non poco a comprendere le
patologie di cui sono affette queste articolazioni del sistema
politico-istituzionale alimentate dalla diabolica tecnica del
“richiedo-ricevo” per rendicontare le spese a vario titolo sostenute
dai medesimi. In questa direzione, un assist ci viene offerto dal
Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana On. Francesco Cascio,
secondo il quale “Ci sono spese dei gruppi politici su cui l’ARS non ha
alcun tipo di controllo. I Gruppi sono associazioni di diritto privato
e l’ARS non può entrare nella gestione dei contributi che ricevono se
vengono impiegati in attività a carattere politico” .
Per comodità discorsiva faremo uso del termine “gruppi politici” per
indicare sia i gruppi parlamentari di Camera e Senato che quelli
consiliari presenti nelle Regioni, e non anche i gruppi consiliari
degli enti locali che, notoriamente annoverati nel contesto del potere
esecutivo (rectius amministrativo), non godono delle medesime
guarentigie costituzionali previste dall’art. 122, comma 4, della
Costituzione.
1. La natura giuridica dei gruppi politici
L’indagine sulla natura giuridica dei gruppi politici, con tutti i
riflessi che questa implica sulle giurisdizioni, non è di certo
semplice e pone più di qualche problema. La dottrina si è già occupata
della natura giuridica dei gruppi politici , adagiandosi sulla
posizione più comoda della veste “anfibola” e questo ha indotto,
verosimilmente, anche la giurisprudenza ad affrontare l’argomento in
modo non esaustivo. In sede di contenzioso del lavoro, la Corte
di Cassazione si è occupata della questione, trovando una
soluzione volta ad individuare due facce complementari della medesima
medaglia: “quella squisitamente parlamentare, in relazione alla quale i
gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle
funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle
norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai
regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi;
l’altra, più strettamente politica, che concerne il rapporto, molto
stretto, ed in ultima istanza di subordinazione, del singolo gruppo con
il partito di riferimento”. La Corte di Cassazione ha quindi concluso
affermando che rispetto a questa seconda faccia “i gruppi parlamentari
sono da assimilare ai partiti politici, ai quali va riconosciuta la
qualità di soggetti privati”.
Tuttavia, spingersi fino a definire i gruppi politici alla stregua di
associazioni di diritto privato, anche se limitatamente alla versione
più privatistica dell’attività istituzionale, ci sembra però un azzardo
dal quale intendiamo subito dissociarci. Invero, un più attento
scrutinio degli indicatori sintomatici ci porta ad individuare
certamente delle componenti privatistiche ma soprattutto componenti
pubblicistiche.
I candidati alle elezioni, ancorchè designati dai partiti politici,
mantengono il proprio status giuridico di semplici cittadini-elettori
fino alla fase pre-elettorale, cioè fino al momento della presentazione
delle liste elettorali. Il procedimento elettorale trancia il cordone
ombelicale con i partiti politici di riferimento, aprendo le porte
verso l’istituzionalizzazione dei rappresentanti neo eletti. Il
Parlamentare, ovvero il Consigliere, neo eletto, infatti, non è
espressione diretta del partito politico ma della lista elettorale che,
notoriamente, può anche non essere creata da un partito politico ma da
semplici elettori che raggiungono un minimo di firme necessarie per la
sua presentazione.
Peraltro, l’art. 49 Cost. secondo cui “I cittadini si associano
liberamente in partiti politici per concorrere, con metodo democratico,
a determinare la politica nazionale” va interpretato nel senso che la
concorrenza, ovvero la competizione, non è solo tra cittadini associati
in partiti politici ma anche tra cittadini non associati in partiti
politici. Se così non fosse la determinazione della politica nazionale
sarebbe solo prerogativa dei partiti politici con la conseguenza che
tutte le organizzazioni non strutturate in partiti sarebbero ipso iure
privi di copertura costituzionale. Corollario di questa lettura
dell’art. 49 Cost. è che, non è l’associato al partito X ad usufruire
della legittimazione passiva prevista dall’art. 51 Cost. ma il semplice
cittadino, che non ha quindi l’onere di presentare la tessera di
iscrizione ad un partito politico, ma ha solamente l’obbligo di
documentare il possesso dei requisiti previsti dalla legge ordinaria
per rivestire una carica di tipo elettivo tra i quali l’iscrizione
nelle liste elettorali del comune di residenza.
Indossata la veste istituzionale, il Parlamentare è pienamente parte
della più ampia articolazione parlamentare che esercita la propria
funzione pubblica per tutta la durata del mandato elettivo. Nulla di
privatistico emerge nell’esercizio di detta funzione. Al contrario,
l’esercizio della funzione parlamentare si incasella nella più
pregnante funzione pubblicistica legislativa che la Costituzione affida
al Parlamento nel contesto di un pluralistico e democratico confronto
dialettico all’interno delle due Camere.
L’assenza di mandato imperativo garantita dall’art. 67 Cost.
contribuisce ad irrobustire la tesi dell’emancipazione dell’eletto dal
partito politico di riferimento. Infatti, l’adesione dei Parlamentari
ai gruppi politici è automatica solo per le liste elettorali di
provenienza e non certo per il partito politico di riferimento, e
comunque salva diversa volontà espressa dal Parlamentare in qualsiasi
momento di aderire ad altro gruppo o al cosiddetto gruppo misto.
L’emancipazione dell’eletto dal partito politico di riferimento si
ripercuote inevitabilmente sulla natura istituzionale e giuridica del
gruppo politico. Per i giudici di Pazza Spada “… in via generale il
gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è
esponenziale ma ha una specifica configurazione istituzionale come
articolazione del consiglio regionale, i cui componenti esercitano le
loro funzioni senza vincolo di mandato dai partiti e dagli elettori…” .
L’appartenenza ad un gruppo politico, oltre ad essere utile per
identificare la linea politica, è necessaria per garantire il buon
funzionamento dei lavori parlamentari nel quotidiano rapporto tra
minoranze e maggioranze di governo. La Corte Costituzionale ha definito
i gruppi parlamentari siciliani “come articolazione della Assemblea
Regionale Siciliana e come momento aggregativo strettamente raccordato
alle attribuzioni politico-parlamentari dell’Assemblea stessa,
presidiate a livello di normativa di rango costituzionale” .
Tuttavia, la vita interna al gruppo politico, come già detto, non si
esaurisce in attività tutte riconducibili alla sfera pubblicistica
strettamente connessa all’esercizio delle funzioni parlamentari, o
consiliari, ma comprende altresì una serie di azioni singole e di
gruppo che ineriscono la sfera privatistica. Tipiche sono le attività
poste in essere dal gruppo politico fuori dal contesto istituzionale:
attività convegnistica, rapporti con il territorio e con le espressioni
sociali organizzate, attività ricreative, rapporti con i partiti
politici di riferimento.
Da qui l’esigenza di configurare il gruppo politico alla stregua di un’
associazione di fatto e temporanea di parlamentari che in funzione
delle attività esercitate assume ora la veste di diritto pubblico, ora
quella di diritto privato.
In questa direzione, coglie certamente nel segno il primo capoverso
dell’art. 14 del Regolamento della Camera dei Deputati, recentemente
aggiunto con la citata deliberazione del 25/09/2012, che riconosce ai
gruppi politici lo status di associazioni di deputati dotati di
specifico statuto.
2. Le guarentigie costituzionali nei Consigli regionali
A prescindere dall’esigenza di identificare con precisione la natura
giuridica che caratterizza i gruppi politici, anche e soprattutto ai
fini dell’assoggettamento alle diverse giurisdizioni, dirimente è la
riflessione sul sindacato di giurisdizionalità ammissibile in presenza
di specifiche guarentigie costituzionali. L’art. 122, comma 4, Cost.,
alla stregua dell’art. 68, comma 1, destinato ai membri del Parlamento,
così recita: “I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni”.
Ora, se appare evidente lo scudo costituzionale dell’immunità di cui
godono i Consiglieri regionali nell’esercizio della rispettiva pubblica
funzione, meno chiaro è il confine delle attività dotate di siffatta
copertura, atteso che, come già detto, la ricaduta delle attività dei
Consiglieri e dei gruppi politici a cui aderiscono non sempre assume
connotazioni strettamente connesse all’esercizio delle funzioni
riconosciute dall’art. 121, comma 2, Cost. Su tale problematica
interpretativa si registra un orientamento della Corte Costituzionale
secondo cui, sin dalle sentenze n. 81 del 1975 e n. 69 del 1985,
l’immunità prevista dall’art. 122, comma 4, Cost, attiene alla
particolare natura delle attribuzioni del Consiglio regionale, che
costituiscono “esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita”
attraverso l’esercizio di funzioni “in parte disciplinate dalla stessa
Costituzione e in parte dalla altre fonti normative cui la prima
rinvia”. In tale contesto, le attribuzioni costituzionalmente previste
non si esauriscono in quelle legislative, ma ricomprendono anche quelle
di “indirizzo politico, nonché quelle di controllo e di
autorganizzazione” .
In definitiva, secondo il Giudice delle leggi, “il criterio di
delimitazione della insindacabilità dei consiglieri regionali sta nella
fonte attributiva della funzione, e non nella forma degli atti, sì che
risultano garantite sotto tale aspetto anche le funzioni che, benché di
natura amministrativa, sono assegnate al Consiglio regionale in via
immediata e diretta dalle leggi dello Stato, avendo tuttavia presente
che l’immunità non è diretta ad assicurare una posizione di privilegio
per i consiglieri regionali, ma si giustifica in quanto vale a
preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni
inerenti la sfera di autonomia propria dell’organo” . In sostanza, la
giurisprudenza della Corte Cost. ha distinto dall’area insindacabile,
riferita alle funzioni legislative, di indirizzo politico e di
controllo, di autorganizzazione interna, nonché a quelle aggiuntive
determinate dal legislatore nazionale, un’area pienamente sindacabile
costituita dalle altre e diverse funzioni amministrative, determinate
dalle varie fonti regionali. E’ stata infatti chiarito, “con un
ragionamento valevole anche per le Regioni ad autonomia speciale” , che
nessuna fonte regionale potrebbe introdurre “nuove cause di esenzione
della responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di
materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai
sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost” .
Corollario di questi indirizzi della giurisprudenza costituzionale è
che se tutte le attività amministrative non riconducibili a forme di
autorganizzazione sono da ritenersi prive dell’immunità sancita
dall’art. 122, comma 4, Cost., a fortiori tutte le restanti attività
dei gruppi politici sprovviste di connotati pubblicistici, mentre
rimangono sottoposte alle tradizionali giurisdizioni (penali,
amministrative, ordinarie e contabili), non risultano sottratte ai
poteri istruttori delle relative Autorità Giudiziarie. Bisogna peraltro
aggiungere che la disposizione di cui trattasi, ancorchè di rango
costituzionale, ha pur sempre un carattere derogatorio e, come tale,
interpretabile solo restrittivamente.
Del resto, non è un caso che la stessa Costituzione all’art. 121
demanda ai Consigli regionali l’esercizio delle “altre funzioni”, tra
le quali sono certamente ricomprese le attività dei gruppi politici,
che non godono affatto delle guarentigie previste dall’art. 122, comma
4. In questa direzione non deve ingannare l’assenza di controlli sugli
atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi dei Consigli
regionali prevista dal successivo art. 125 Cost., poiché, com’è noto in
giurisprudenza, ”l’approvazione da parte di un organo di controllo non
conferisce legittimità all’atto stesso, piuttosto, ha refluenze sul
piano dell’efficacia dell’atto stesso” , e, pertanto, la su assenza,
non comporta alcuna automatica guarentigia.
Ancora, atti e comportamenti adottati dai gruppi politici non possono
annoverarsi tra i cosiddetti “atti politici” o di governo (in quanto
tali sottratti al controllo giurisdizionale) , ma ordinari atti di
gestione della cosa pubblica (tra cui sono annoverabili anche gli atti
di c.d. “alta amministrazione”), come tali, assoggettabili alle varie
giurisdizioni ed alle relative responsabilità. In relazione a questa
ripartizione, la posizione dei Consiglieri regionali appartenenti al
gruppo politico non si differenzia da quella di qualsiasi altro
soggetto preposto all’esercizio di funzioni pubbliche.
Da tali argomentazioni emerge, ictu oculi, che le attività poste in
essere dai gruppi politici, nell’esercizio di funzioni non direttamente
strumentali a quelle legislative e neppure a quelle di controllo e
direzione (latu sensu) politica, quali sono certamente quelle oggetto
di recente amplificazione mediatica (feste, cene sociali, vacanze,
contribuzione arbitraria, rimborsi spese per iniziative non documentate
ecc…), risultano pienamente sindacabili perché legati ai fini
prefissati dalla legge.
In coerenza con queste conclusioni, andrebbe stabilito, attraverso un
ulteriore sforzo interpretativo della giurisprudenza della Cassazione,
quali sono i possibili confini tra l’attività strettamente privata dei
gruppi politici, dove gli eventuali illeciti saranno conosciuti dal
giudice ordinario e l’attività pubblicistica, dove gli illeciti possono
rientrare nella giurisdizione della Corte dei Conti o in quella del
giudice amministrativo allorquando risultano lese posizioni giuridiche
d’interesse legittimo.
3. Il controllo della Corte dei Conti sulle spese dei gruppi politici
Esclusa, in linea di principio, l’immunità per le attività
amministrative non determinate da leggi statali e per quelle più
propriamente privatistiche poste in essere dai gruppi politici, rimane
da verificare se i componenti del gruppo politico possano ritenersi
personalmente responsabili per avere concorso all’attività del gruppo
nell’adozione di atti o nella commissione di fatti che colpiscono
l’erario a seguito di un uso distorto (rectius: sviamento) delle
risorse pubbliche al medesimo assegnate. Lo sviamento emerge quando, ad
esempio, il gruppo politico non realizza lo scopo per cui ha ricevuto
l’annuale finanziamento dal bilancio regionale, ovvero consegue il
medesimo finanziamento, a titolo di rendicontazione, attraverso
documenti irregolari se non addirittura falsificati.
In disparte i casi più gravi, per i quali la condotta posta in essere
dal gruppo politico, o da singoli componenti a questo associato,
configura ipotesi di reato (peculato, truffa, distrazione di fondi
pubblici, appropriazione indebita, falso in atto pubblico ecc…), ciò
che più ci incuriosisce in questa sede, e che rappresenta il punctum
pruriens della questione, è l’eventuale interesse dello Stato (che
giustificherebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare
un controllo sulla correttezza della gestione del gruppo politico, al
semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi
programmati ed i risultati conseguiti. Ciò che viene in rilievo dai
fatti di cronaca è infatti l’unanime esigenza di non impedire
l’esercizio della funzione statuale di “repressione dell’infedeltà”,
facendosi scudo di pretestuose forme di autonomia che lasciano spazio
solamente a responsabilità extra-giuridiche quali sono quelle
politiche, allorquando viene accertato il disutile impiego (mala
gestio) delle risorse finanziarie assegnate ai gruppi politici.
La necessità che le risorse pubbliche, che provengono dai contribuenti,
siano sottoposte alla verifica giudiziale della correttezza della sua
gestione, costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento
e tutti gli agenti contabili, con eccezione di quelli che operano negli
organi dotati di sovranità (Camera, Senato e Corte Costituzionale) sono
soggetti alla giurisdizione contabile come si desume dall’art. 54 r.d.
12 luglio 1934 n. 1214 e dall’art. 85 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e
come risulta confermato sia dall’art. 194, penultimo comma, r.d. 23
maggio 1924 n. 827, sia dall’art. 44 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038.
Deroghe alla giurisdizione comune “sono ammissibili soltanto nei
confronti di organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello
Stato, e perciò situati al vertice dell’ordinamento, in posizione di
assoluta indipendenza e di reciproca unità” . Tale non è la posizione
dei gruppi politici, che, anche volendoli considerare articolazioni
politico-istituzionali dei Consigli regionali, non godono di una sfera
costituzionalmente protetta di sovranità, bensì di autonomia.
Il punto in analisi non è infatti quello relativo all’esistenza o meno
di un interesse pubblico al corretto espletamento dei compiti
istituzionali dei gruppi politici, ma piuttosto quello di stabilire se
la natura dell’interesse esistente richieda o meno l’esercizio di un
controllo da parte della Corte dei Conti (quale organo
istituzionalmente a ciò deputato) sull’attività di gestione dei gruppi
politici, quesito al quale, in assenza di esplicite e diverse
indicazioni formali, va data risposta positiva, a condizione che si
faccia tesoro della giurisprudenza della Corte Costituzionale in
materia, secondo cui, nell’ambito dei poteri ad esso spettanti nei
giudizi di responsabilità per danno erariale, “l’ampio potere che il
procuratore ha in questo campo deve essere esercitato in presenza di
fatti e notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici
funzionari ipoteticamente configurabili illeciti produttivi di danno
erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti
precisamente individuabili, di modo che l’attività del procuratore cui
tali richieste ineriscono non possa essere considerata come una
impropria attività di controllo generalizzata e permanente” .
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la Procura della Corte
dei Conti, chiamata al presidio oggettivo del pubblico erario, è
qualificata come organo che agisce nell’interesse dell’ordinamento,
ovvero come rappresentante non dello Stato-apparato, bensì dello
Stato-comunità. In tale contesto ordinamentale, a nulla rileva la
natura giuridica “anfibola” del gruppo politico, atteso che il dato
essenziale che radica la giurisdizione contabile è rappresentato
dall’evento dannoso verificatosi a carico del patrimonio pubblico e non
più dal quadro di riferimento (pubblico o privato) nel quale si colloca
la condotta produttiva di danno, con la conseguenza che quando venga in
evidenza, come per i casi che ci occupano in questi giorni, un danno
cagionato al Consiglio regionale per un uso distorto delle risorse
finanziarie assegnate ai gruppi politici, la giurisdizione contabile
non può non essere riconosciuta. E’ stato già affermato che “tutti
coloro che gestiscono, in fatto o di diritto, denaro pubblico, siano
essi presidenti, ministri, dirigenti, funzionari, dipendenti, commessi,
di Amministrazioni o di enti (anche in forma formalmente privata)
devono essere assoggettati al sindacato del Giudice contabile, laddove
vengano in rilievo condotte commissive od omissive con cui si sia
dilapidato o malamente gestito denaro dei contribuenti (cittadini ed
imprese) o da entrate da destinarsi in ogni caso al soddisfacimento di
finalità pubblicistiche” .
4. Considerazioni finali
Non è in discussione il sistema democratico ma la qualità del sistema
pubblico. Non intendiamo iscriverci al non partito dell’anti politica
né partecipare al coro di coloro che ritengono necessario un impegno
politico privo di qualsiasi forma di remunerazione. L’impegno politico
di tipo elettivo gode infatti di una particolare copertura
costituzionale a difesa del sistema democratico ed a tutela di chi
viene investito di tale mandato. Ai sensi dell’art. 51 della
Costituzione, “Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto
di disporre del tempo necessario al loro adempimento………”. Orbene, se è
vero che l’esercizio delle funzioni elettive dà luogo ad un rapporto di
servizio onorario, il cui compenso è scevro, ex art. 54 Cost., da
qualsiasi connotato di sinallagmaticità, con la conseguenza che la
corresponsione del gettone di presenza o dell’indennità di funzione non
costituisce retribuzione, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione , è
anche vero che secondo la letteratura che si è affermata sul tema, il
concetto di munus pubblicum implica lo svolgimento di un compito che
viene si “donato” alla collettività, ma non in chiave eminentemente
gratuita, presupponendo pur sempre una situazione di debito a carico di
coloro che ricevono tale “dono” .
Conseguenza di tale ragionamento è che la democrazia ha i suoi costi,
che gravano puntualmente sul bilancio della spesa pubblica e quindi su
ogni singolo contribuente. Sta al Sistema-Italia, e alla sua classe
dirigente che quotidianamente lo nutre, individuare le tecniche di
check and balances idonee a ripristinare un equo, responsabile e
sostenibile “contratto sociale” tra Stato e cittadino.
* Cultore di Diritto Pubblico e
Comparato nell’Università Kore di Enna e Funzionario Direttivo della
Regione Siciliana – max@massimogreco.org
Note:
L’ultimo sondaggio sulle intenzioni
di voto realizzato nel mese di settembre 2012 dall'Istituto Swg in
esclusiva per la trasmissione di Raitre “Agorà” attribuisce al M5S il
19,3%.
Sull’argomento si consenta il rinvio
a: Massimo Greco, “La democrazia interna ai partiti politici in
Italia”, su Forum di Quaderni Costituzionali, 22/03/2012; inserito tra
le indicazioni bibliografiche inerenti l’attività istruttoria in sede
referente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei
Deputati per l’attuazione dell’art. 49 Cost. in materia di partiti
politici, Testo Unificato A.C. 244 e abb. 13/06/2012.
Bisogna tuttavia registrare che dopo
lo scandalo “Fiorito” della Regione Lazio e le successive indagini
conoscitive aperte dalla Corte dei Conti e dalle Procure della
Repubblica sulla gestione delle risorse pubbliche affidate alla cura
dei gruppi politici di numerose Regioni d’Italia, i Governatori hanno
presentato un documento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
chiedendo al Presidente Monti l’adozione di un decreto-legge che
contenga, tra le altre questioni tutte mirate alla riduzione dei costi
della politica, un’operazione di piena trasparenza e pubblicità dei
costi di funzionamento delle Istituzioni regionali. Si veda sulla
questione: Roberto Turno, “Proposta al Governo: via 300 consiglieri”,
Il Sole 24Ore, 27/09/20412.
On. Francesco Cascio in Giacinto Pipitone, “ARS, ai partiti fondi per cene e convegni”, Giornale di Sicilia 22/09/2012.
Roberto Bin, “Rappresentanza e parlamento. I gruppi parlamentari e i
partiti”, relazione al Convegno “La democrazia dei partiti e la
democrazia nei partiti”, Firenze, 19 ottobre 2007, pubblicato su Forum
di Quaderni Costituzionali.
G. Alpa, “Note sulla riforma dello statuto giuridico dei partiti politici”, in Pol.dir. 1993.
Corte Cass. S.U. Civili, ord. n. 3335 del 19 febbraio 2004.
Cons. Stato, Sez. V°, sent. 23/11/2010 n. 8145.
Corte Cost. sent. n. 337/2005.
Corte Cost. sent. n. 70/1985.
Corte Cost. sent. n. 289/1997.
Corte Cost. sent. n.337/2009.
Corte Cost. sent. n. 200/2008.
C.G.A., parere n. 613/2007.
Cass. Sez. Unite, sent. 17/11/1989 n. 4904.
Corte Cost. sent. n. 115/1972 e n. 110/1970. Per i Consigli regionali
si vedano altresì le sentenze n. 279/2008, n. 301/2007. Per l’Assemblea
Regionale Siciliana si vedano le sentenze n. 279/2008 e n. 209/1994.
Corte Cost. sent. n. 100/1995 confermata da sent. n. 337/2005.
Corte Conti, Sez. Giur. Regione Abruzzo, sent. 21 marzo 2012, n. 84.
Cons. Stato, Sez. V°, sent. 10/09/2010 n. 6526.
Tar Sicilia, Palermo, sent. 06/10/2009 n. 156